sabato 30 aprile 2011

Giornata del 25 aprile cadente il lunedì di Pasqua - Trattamento economico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- l’art. 5 della legge n. 260/1949 stabilisce che qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, ai lavoratori spetta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera (compreso ogni elemento accessorio), anche un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera;
- l’art. 2 della legge n. 90/1954 stabilisce che il trattamento economico previsto dall’art. 5 della legge n. 260/1949 deve essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore anche se risulti già assente dal lavoro per “... sospensione … dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del santo patrono”.


Tale ultima disposizione dunque estende (come precisato da Cass. n.14643/2006) il trattamento previsto dall’art.5 della legge n. 260/1949, vale a dire l’ulteriore quota di retribuzione, alle festività nazionali coincidenti con la domenica non lavorate o altro giorno festivo.

In relazione a quanto sopra, per la festività del 25 aprile coincidente con la festività religiosa del lunedì dell’Angelo i lavoratori retribuiti in misura fissa (cd mensilizzazione) hanno diritto all’intera retribuzione mensile più un’ulteriore giornata.


► AI LAVORATORI METALMECCANICI dovrà pertanto essere corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l’importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa; 

► PER CHI EVENTUALMENTE FOSSE TENUTO A LAVORARE IL 25 APRILE: oltre alla retribuzione di cui ai precedenti punti spetta anche la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione contrattuale del lavoro festivo (fatte salve migliori condizioni contrattate a livello aziendale).

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